Scambio sul posto

Con la chiusura del C.E. lo scambio sul posto é un’opzione interessante soprattutto se abbinata alla detrazione IRPEF. Ecco come funziona.

Lo Scambio sul Posto, o SSP, è un meccanismo che permette ai produttori di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, di utilizzare la rete nazionale come magazzino virtuale per l’energia prodotta e non immediatamente autoconsumata per riutilizzarla in un secondo momento.

E’ regolamentato  dalla Delibera ARG/elt 74/08 e aggiornato dalla Delibera 570/2012/R/elf che ne ha semplificato modalità e procedure.

Premesso che lo Scambio sul Posto NON può essere applicato agli impianti fotovoltaici che accedono ai meccanismi di incentivazione conosciuti come IV e V Conto Energia, né agli impianti che usufruiscono degli incentivi predisposti dal decreto interministeriale  6 luglio 2012 (incentivi altre fonti rinnovabili), è corretto dire che può essere applicato ai seguenti tipi di impianto:

• impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kWp;
• impianti a energia alternativa da 20 kWp a 200 kWp entrati in esercizio dopo il 31/12/2007;
• impianti cogenerativi ad alto rendimento con potenza fino a 200 kWp.

Come funziona?

L’opzione di Scambio è sottoscrivibile dal Titolare dell’impianto attraverso il portale del GSE  presentando apposita richiesta entro 60 gg dall’entrata in esercizio dell’impianto stesso.

Verrà stipulato quindi un contratto con il GSE per la regolamentazione dello Scambio sul Posto. Il contratto ha durata annuale solare ed é tacitamente rinnovabile.

Gli utenti dovranno utilizzare il portale informatico anche successivamente all’adesione al meccanismo per la gestione tecnica, economica e amministrativa del servizio.

Sottoscrivendo tale opzione è possibile immettere solo quello che non si consuma istantaneamente e quello che si immette in rete viene contabilizzato dal GSE. L’energia di cui si ha bisogno viene invece acquistata dal Gestore elettrico pagando una normale bolletta.

Non si scambia più l’energia ma si immette e, per quanto immesso, si riceve un contributo in conto scambio che garantisce anche un rimborso di una parte degli oneri di rete sostenuti dall’utente. Contemporaneamente si acquista l’energia dal Gestore elettrico.

Il rimborso del GSE è pari al valore minimo tra il valore attribuito all’energia immessa e quello pagato al gestore per l’acquisto dell’energia.

Al termine di ciascun anno si effettua il conguaglio facendo la differenza tra le immissioni e i prelievi di energia dalla rete.

  • Se il saldo è negativo verrà addebitato in bolletta;
  • se il saldo è positivo il credito di energia potrà essere liquidato o accantonato per compensazione di eventuali saldi negativi futuri e resterà valido per sempre.

Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa se l’impianto è dimensionato in modo tale da produrre un quantitativo di energia elettrica minore o uguale all’energia elettrica consumata.

Come accennato sopra, l’approvazione della Delibera 570/2012/R/elf , applicata a partire dal 2013, ha portato sostanzialmente due innovazioni nel meccanismo di scambio:

  1. revisione delle modalità di restituzione delle componenti tariffarie variabili inizialmente addebitate all’utente per la quantità di energia scambiata;
  2. semplificazione della procedura per accedere al servizio.

 

La semplificazione della procedura è stata realizzata attraverso due interventi principali:

  1. eliminazione dei dati delle singole bollette;
  2. standardizzazione del corrispettivo unitario di scambio forfettario.

 

Queste due semplificazioni hanno portato a flussi informativi più diretti in quanto sono state escluse dalla gestione le società di vendita dell’energia.
Grazie alla Delibera ARG/elt 74/08 lo scambio sul posto è possibile per impianti fotovoltaici fino ad un massimo di 200 kWp.

IL CRITERIO DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE E IL CREDITO

Il criterio per il calcolo della compensazione tiene conto:

1) sia della valorizzazione dell’energia immessa nei limiti del valore dell’energia elettrica complessivamente prelevata (al netto delle tasse e degli oneri per l’accesso alla rete);

2) sia degli oneri per l’accesso alla rete, nei limiti della quantità di energia elettrica scambiata.

Infatti nel caso delle fonti rinnovabili, vengono restituite le componenti variabili, espresse in c€/kWh, relative alla tariffa di trasmissione, alla tariffa di distribuzione, agli oneri generali (componenti Ae UC) e al dispacciamento.

Nel caso in cui la valorizzazione dell’energia immessa sia superiore a quella dell’energia prelevata, tale maggiore valorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili viene riportata a credito negli anni solari successivi (decade quindi il precedente limite di tre anni).

Nel caso del fotovoltaico, ad esempio, con il regime di scambio sul posto in caso di saldo positivo per l’utente si accumula un credito in euro valido per sempre.

Il contributo in conto scambio “di acconto” viene erogato dal GSE trimestralmente (calcolato sulla base dei dati di misura dell’energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete e sulla base dell’onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento), e una volta l’anno a conguaglio.